La legge n. 91/99 prevede che gli organi e i tessuti possano essere prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge n. 378/93 e del Decr. Min. San. n. 582/94.
Secondo la legge n. 378/93 (art.1) "la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo".
Nel caso di donazione di cornee, "il prelievo (...) può essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile. La morte per arresto cardiaco irreversibile è accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti" (art. 2 l. 301/93).
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